
Lo Spesometro è un adempimento storico: era collegato alle comunicazioni dei dati previste dall’art. 21 del D.L. 78/2010, articolo che nella versione vigente risulta abrogato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per questo non va trattato come un adempimento IVA ordinario attuale. Una ricevuta, un file o una richiesta riferita allo Spesometro può però riguardare dati di un periodo passato e richiede di identificare con precisione il documento e l’operazione cui si riferisce.
Il quadro corrente non è la riproposizione dello Spesometro. Per cessioni e prestazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 disciplina la fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio (SdI). Per operazioni con soggetti non stabiliti, lo stesso articolo prevede una trasmissione dati distinta e condizionata, con esclusioni espresse. La distinzione decisiva è quindi temporale e documentale: prima si colloca l’operazione, poi si individua il flusso IVA pertinente.
In sintesi
- Lo Spesometro appartiene al quadro storico dell’art. 21 del D.L. 78/2010, oggi abrogato.
- Una comunicazione o ricevuta storica non diventa, per il solo fatto di essere conservata, un adempimento IVA corrente.
- Nel perimetro di soggetti residenti o stabiliti in Italia previsto dalla norma vigente, il riferimento operativo è la fatturazione elettronica tramite SdI.
- Le operazioni verso o da soggetti non stabiliti seguono la disciplina separata dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015, con specifiche esclusioni.
- Per ricostruire un caso occorrono almeno periodo, tipo di documento e controparte dell’operazione: sono questi dati a separare un fascicolo storico da un flusso attuale.
Che cos’era lo spesometro
Lo Spesometro era il nome usato per indicare le comunicazioni di dati previste dall’art. 21 del D.L. 78/2010. Il testo ufficiale oggi consultabile qualifica l’articolo come abrogato e riporta, tra gli aggiornamenti storici, una proroga al 30 aprile 2019 per comunicazioni di dati richiamate da tale disposizione. Questo elemento aiuta a leggere correttamente i documenti d’archivio: la presenza di una data, di una ricevuta o di un riferimento all’art. 21 colloca il tema nella ricostruzione di un adempimento precedente, non identifica da sola un’attività ordinaria da eseguire oggi.
La domanda utile non è quindi “devo fare lo Spesometro?”, ma “a quale periodo e a quale comunicazione si riferisce questo documento?”. Se il fascicolo contiene una ricevuta di invio, il file trasmesso, fatture o note di variazione del medesimo periodo, il confronto serve a delimitare i dati storici. Se invece emerge una fattura recente, la sua gestione non può essere dedotta dalla vecchia etichetta Spesometro: occorre qualificarla secondo le regole correnti applicabili all’operazione.
Perché la fatturazione elettronica non coincide con lo spesometro
La fatturazione elettronica non è un nuovo nome dello Spesometro. L’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. La condizione è parte della regola: non basta dire che un soggetto possiede una partita IVA o che esiste una fattura; bisogna verificare che l’operazione rientri nel perimetro personale e territoriale indicato dalla disposizione.
La conseguenza operativa è chiara. Un documento riferito a una vecchia comunicazione dati può essere ordinato e riconciliato come elemento storico; una fattura corrente tra soggetti residenti o stabiliti deve invece essere letta nel percorso documentale della fatturazione elettronica e dello SdI. Per approfondire questa separazione senza sovrapporre gli istituti, può essere utile la guida su Spesometro, esterometro e fatturazione elettronica.
Le operazioni con soggetti non stabiliti richiedono un passaggio ulteriore. L’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 dispone una trasmissione telematica dei dati per le cessioni e prestazioni effettuate e ricevute verso e da tali soggetti, ma esclude, tra le altre, le operazioni con bolletta doganale e quelle documentate da fatture elettroniche secondo il comma 3. La medesima disposizione esclude inoltre, a determinate condizioni di importo e territorialità, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. Non è quindi corretto classificare ogni operazione estera come Spesometro: la controparte, il documento emesso o ricevuto e l’eventuale bolletta doganale cambiano il percorso da esaminare.
Caso tipo: una ricevuta storica e una fattura corrente
Un’impresa trova in archivio una ricevuta con riferimento a una comunicazione dati, un file collegato e fatture del periodo. Nello stesso gestionale compare anche una fattura più recente. Il caso è ipotetico, ma mostra il passaggio risolutivo: non si parte dalla somiglianza tra documenti, bensì dalla loro collocazione.
- Primo elemento: il periodo. La ricevuta e il file devono essere associati al periodo indicato nei documenti storici. Se richiamano l’art. 21 del D.L. 78/2010, l’oggetto della verifica è la ricostruzione dello Spesometro storico.
- Secondo elemento: il tipo di documento. La fattura più recente va tenuta separata dal file storico. Per una cessione o prestazione tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, il riferimento normativo corrente è la fattura elettronica tramite SdI, non la ripetizione della comunicazione storica.
- Terzo elemento: la controparte. Se la fattura recente riguarda un soggetto non stabilito, occorre esaminare il comma 3-bis: la presenza di una bolletta doganale o di una fattura elettronica emessa o ricevuta secondo il comma 3 può cambiare la qualificazione del flusso dati.
Il risultato del caso non è “tutto è risolto”, ma una separazione concreta: la ricevuta resta nel fascicolo storico; la fattura corrente viene indirizzata alla disciplina attuale corrispondente. Il fatto che può modificare questa conclusione è la documentazione dell’operazione corrente, in particolare controparte, fattura elettronica e, se presente, bolletta doganale.
Quando chiedere una verifica sul fascicolo IVA
È opportuno coinvolgere lo studio quando una comunicazione dell’Agenzia, una ricevuta non riconciliata o un archivio incompleto non consentono di capire se si stiano osservando dati storici oppure un flusso IVA corrente. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, confrontando periodo, fatture, registri e comunicazioni disponibili per ricostruire il perimetro fiscale, contabile e documentale della questione.
Nel contatto descrivi la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili, ad esempio ricevuta, file, fatture, registri o comunicazione ricevuta; indica anche il periodo cui sembrano riferirsi. Non occorre allegare documenti personali o riservati prima del confronto: le modalità di trasmissione possono essere concordate dopo il contatto, per una prima valutazione senza impegno. Richiedi la verifica IVA del tuo caso.


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