
Lo Spesometro va trattato come un riferimento storico: l’articolo 21 del D.L. 78/2010 risulta abrogato. La fatturazione elettronica, invece, è disciplinata dall’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 e utilizza il Sistema di Interscambio (SdI) nei casi previsti dalla norma. In questo articolo, Esterometro è usato come abbreviazione editoriale del flusso di trasmissione dei dati disciplinato dall’articolo 1, comma 3-bis, per operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: il testo normativo fornito descrive il flusso, ma non usa questa denominazione.
Davanti a una comunicazione, una ricevuta o un archivio, la domanda corretta non è se “fare lo Spesometro”, bensì quale periodo, documento e disciplina siano effettivamente richiamati. La distinzione evita di sovrapporre una comunicazione storica, una fattura elettronica e un flusso di dati relativo a operazioni con soggetti non stabiliti.
In sintesi
- L’articolo 21 del D.L. 78/2010 è abrogato: lo Spesometro non è un adempimento corrente.
- La fatturazione elettronica riguarda le fatture emesse tramite Sistema di Interscambio nei casi indicati dall’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015.
- In questa guida, Esterometro è un’abbreviazione editoriale del flusso previsto dal comma 3-bis per dati di operazioni con soggetti non stabiliti.
- Il comma 3-bis contempla condizioni ed eccezioni proprie, incluse quelle riferite alla bolletta doganale e a fatture elettroniche emesse o ricevute secondo le modalità della norma.
- Per inquadrare un caso servono almeno periodo, soggetto interessato, documento disponibile e canale documentale o telematico rilevante.
Spesometro: perché va collocato nel suo periodo
Il testo vigente dell’articolo 21 del D.L. 78/2010 riporta che l’articolo è stato abrogato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Conserva inoltre un aggiornamento relativo a comunicazioni di dati riferite allo stesso articolo. Per questo, quando il termine Spesometro compare in una pratica, occorre leggere con attenzione l’anno, l’intestazione e il riferimento normativo del documento.
Un riferimento storico non permette di qualificare automaticamente una fattura o una trasmissione corrente. Il controllo utile consiste nel separare gli atti relativi al periodo passato dalle fatture, dalle ricevute e dalle altre evidenze che riguardano il quadro attuale. Fatture pertinenti, note di variazione, registri IVA, ricevute telematiche e corrispondenza disponibile sono elementi da ordinare rispetto al medesimo periodo, non documenti intercambiabili.
Fatturazione elettronica: fattura e sistema di interscambio
L’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché per le relative variazioni, il comma 3 prevede l’emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, secondo il formato richiamato dalla disposizione.
La norma indica inoltre il Sistema di Interscambio per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche. In una verifica documentale, quindi, la fatturazione elettronica richiede di individuare il file della fattura, i soggetti indicati e le tracce disponibili sul canale previsto: non basta trovare il documento nello stesso archivio di una pratica storica di Spesometro.
Esterometro: abbreviazione editoriale del flusso del comma 3-bis
Per evitare ambiguità terminologiche, in questa guida la parola Esterometro non viene presentata come denominazione contenuta nella fonte normativa. È una scelta editoriale per richiamare il flusso del comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015.
Il comma 3-bis stabilisce che i soggetti passivi richiamati dal comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disposizione. Il punto da verificare è quindi il rapporto tra operazione, controparte, documento e condizioni normative applicabili; non la sola presenza di una fattura estera o della parola Esterometro in un gestionale.
Condizioni ed eccezioni per le operazioni con soggetti non stabiliti
Il comma 3-bis non descrive un flusso indistinto per ogni documento relativo a una controparte non stabilita. La disposizione esclude dalla trasmissione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate dal comma 3.
La stessa norma prevede inoltre un’esclusione per acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972, se di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione. Il riferimento alla bolletta doganale serve qui soltanto a verificare l’eccezione prevista dal comma 3-bis; non trasforma la pratica in una consulenza doganale generale. Per un supporto documentale collegato può essere utile consultare la guida ai documenti IVA nelle operazioni internazionali.
Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il testo prevede la trasmissione dei dati mediante Sistema di Interscambio, nel formato indicato dalla norma. Per le operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti, la trasmissione segue i termini di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi; per quelle ricevute da soggetti non stabiliti, la disposizione indica il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento comprovante l’operazione o all’effettuazione dell’operazione.
Le differenze che contano nella pratica
Spesometro, fatturazione elettronica ed Esterometro non individuano lo stesso oggetto. Lo Spesometro rinvia a una pratica storica da ricondurre all’articolo 21 abrogato. La fatturazione elettronica riguarda la fattura e il suo utilizzo tramite SdI nei casi disciplinati dall’articolo 1. Esterometro, nel significato editoriale adottato qui, rinvia invece alla trasmissione dei dati del comma 3-bis per operazioni con soggetti non stabiliti.
La conseguenza operativa è diversa per ciascun termine. Per lo Spesometro si verifica anzitutto il periodo e l’atto storico richiamato. Per la fatturazione elettronica si esaminano il file e il canale SdI. Per il flusso del comma 3-bis si controllano le condizioni dell’operazione, inclusa l’eventuale presenza di una bolletta doganale o di fatture elettroniche secondo le modalità normativamente indicate. Anche il reverse charge va letto nel corretto perimetro documentale IVA: approfondisci i documenti IVA e il reverse charge.
Percorso diagnostico per spesometro, esterometro e fatture elettroniche
- Identificare il riferimento. Raccogliere denominazione dell’atto, periodo, soggetto intestatario e norma eventualmente citata. Se compare l’articolo 21 del D.L. 78/2010, la pratica va trattata nel contesto di un articolo abrogato.
- Separare documento e flusso. Distinguere il file di una fattura elettronica e le relative tracce SdI dagli archivi storici e dai dati delle operazioni con soggetti non stabiliti disciplinati dal comma 3-bis.
- Verificare le condizioni specifiche. Per le operazioni con soggetti non stabiliti, individuare i documenti disponibili e controllare se ricorrono le circostanze espressamente considerate dalla norma, come bolletta doganale o fattura elettronica.
- Riconciliare i documenti del periodo. Mettere in relazione fatture, note di variazione, registri IVA, ricevute telematiche e comunicazioni disponibili prima di attribuire la pratica a uno dei tre ambiti.
Questo percorso è una cautela professionale di lettura documentale. La qualificazione del caso concreto richiede di esaminare gli elementi effettivamente disponibili e, quando necessario, la disciplina applicabile al soggetto e al periodo.
Quando coinvolgere lo studio di commercialisti
È opportuno coinvolgere lo studio quando una comunicazione richiama dati IVA pregressi, quando non è chiaro se il documento riguardi Spesometro storico o fatturazione elettronica, oppure quando operazioni con soggetti non stabiliti richiedono la verifica delle condizioni del comma 3-bis. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro fiscale, contabile e documentale del servizio.
Per una prima valutazione, usa il canale indicato dal form e trasmetti soltanto il necessario: situazione da chiarire, urgenza, periodo coinvolto e documenti iniziali pertinenti, quali comunicazione ricevuta, fatture disponibili, registri IVA o ricevute telematiche. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto.
Domande frequenti
Lo spesometro è ancora un adempimento corrente?
No. Il testo vigente dell’articolo 21 del D.L. 78/2010 indica che l’articolo è abrogato. Se il termine compare in una pratica, occorre verificarne il periodo storico e il documento richiamato.
Fatturazione elettronica ed esterometro sono la stessa cosa?
No. La fatturazione elettronica riguarda le fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio nei casi previsti dall’articolo 1. In questa guida, Esterometro è invece l’abbreviazione editoriale del flusso di dati disciplinato dal comma 3-bis per operazioni con soggetti non stabiliti.
Quali documenti sono utili per iniziare?
Sono utili la comunicazione o ricevuta disponibile, il periodo interessato, le fatture pertinenti, le note di variazione, i registri IVA e le tracce telematiche disponibili. Per le operazioni con soggetti non stabiliti, occorre individuare anche eventuali fatture elettroniche e bollette doganali rilevanti per le condizioni previste dalla norma.


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