Hai una comunicazione sullo spesometro? Quali dati e documenti controllare

Hai ricevuto un riferimento allo Spesometro? Verifica periodo, documenti IVA storici e differenze rispetto alla fatturazione elettronica tramite SdI.

Se una comunicazione, un prospetto o un archivio contabile richiama lo Spesometro, il primo dato da fissare è che si tratta di un adempimento storico: l’articolo 21 del D.L. 78/2010, che disciplinava la comunicazione dei dati, risulta abrogato. La verifica non consiste quindi nell’eseguire oggi lo Spesometro, ma nel capire a quale periodo si riferisca il richiamo, quali dati storici siano coinvolti e quali documenti permettano di leggerli correttamente.

Il quadro corrente va tenuto distinto. L’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 disciplina, nelle fattispecie previste, l’emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI). Un file o una fattura recente può quindi appartenere a un flusso attuale senza spiegare, da solo, un riferimento storico allo Spesometro.

Spesometro storico: da quale regola partire

La regola generale è semplice: non trattare lo Spesometro come un adempimento ordinario corrente. Il testo vigente dell’articolo 21 del D.L. 78/2010 riporta espressamente che l’articolo è abrogato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Questa qualificazione temporale orienta l’analisi. Una dicitura “Spesometro” può indicare una comunicazione, una pratica o dati riferiti a operazioni pregresse; prima di attribuirle un significato, occorre separare il riferimento storico dai documenti prodotti o trasmessi nel quadro attuale. L’obiettivo non è ricavare conclusioni da una sola etichetta, ma individuare il fascicolo e il periodo a cui quell’etichetta appartiene.

Errore da correggere: leggere un dato storico come se fosse attuale

L’errore più comune è collegare automaticamente ogni fattura, estrazione o comunicazione oggi disponibile allo Spesometro. La disponibilità attuale di un documento non coincide necessariamente con il periodo dell’operazione o della comunicazione cui il documento può essere collegato.

Per correggere l’impostazione, vanno tenuti distinti almeno tre piani: la data e il riferimento della comunicazione ricevuta, il periodo indicato nei dati da ricostruire e la data dei documenti messi a disposizione per il controllo. La distinzione consente di formulare un quesito preciso: si sta verificando un dato storico, una fattura elettronica nel flusso SdI o un’altra trasmissione telematica prevista dalla disciplina vigente?

Quali informazioni definiscono il caso spesometro

Per una ricostruzione documentale prudente, le informazioni utili non sono soltanto gli importi. Servono prima di tutto il soggetto interessato, il periodo richiamato e il documento da cui nasce il dubbio. Se questi elementi restano indistinti, anche un archivio molto ampio può essere poco utile alla verifica.

Un fascicolo essenziale può comprendere la comunicazione o il prospetto disponibile, le fatture pertinenti, eventuali note di variazione disponibili, registri o estrazioni contabili riferibili al medesimo periodo e la corrispondenza che identifica la questione da chiarire. Per ciascun documento è utile preservare provenienza, data e riferimento, evitando di rinominare o riclassificare i file prima di aver definito il perimetro del controllo.

Quando manca un documento, è preferibile segnalarne l’assenza in modo esplicito invece di ricostruirne il contenuto per ipotesi. Analogamente, una differenza tra soggetto, data, numero del documento o dato esposto va descritta come incongruenza da verificare, non come conclusione sul caso.

Spesometro e fatturazione elettronica: la distinzione da mantenere

L’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 prevede, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, l’emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio, secondo le condizioni della disposizione.

Questa è una disciplina distinta dal riferimento storico allo Spesometro. Nella verifica concreta, una fattura elettronica può essere rilevante per capire il flusso corrente o la documentazione disponibile, ma non va automaticamente usata per qualificare dati di un periodo storico. La conseguenza operativa è conservare una sezione separata per i documenti SdI e indicare con chiarezza quando essi vengono richiamati solo come elemento di confronto.

Per approfondire il rapporto tra comunicazioni e ricostruzione dei dati pregressi, può essere utile Approfondisci: consultare l’approfondimento sulle comunicazioni dello Spesometro storico.

Operazioni con soggetti non stabiliti: perché richiedono un controllo separato

Il comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 tratta la trasmissione telematica dei dati relativi a operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La disposizione prevede condizioni ed esclusioni espresse, tra cui le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo il comma 3.

Per questo, se nel fascicolo compaiono controparti non stabilite o documenti collegati a operazioni internazionali, il loro esame non va assorbito nella semplice dicitura “Spesometro”. Occorre prima stabilire se il documento serve alla ricostruzione storica oppure se richiama una disciplina telematica distinta. Il testo vigente indica inoltre che, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, la trasmissione dei dati prevista dal comma 3-bis utilizza il Sistema di Interscambio.

Un approfondimento sui documenti IVA nei flussi internazionali B2B può aiutare a inquadrare i temi collegati, purché restino separati dal quesito sullo Spesometro: domande frequenti su IVA, dogane e fiscalità internazionale.

Segnale di urgenza: il percorso di correzione del fascicolo

Quando emerge una comunicazione, una differenza tra prospetti o un documento non reperibile, è utile seguire un percorso di correzione ordinato prima di cercare risposte generiche.

  1. Delimitare il riferimento. Annotare oggetto della comunicazione, periodo indicato, soggetto interessato e quesito concreto da chiarire.
  2. Separare storico e corrente. Creare un gruppo per i dati riconducibili al riferimento storico allo Spesometro e un gruppo separato per fatture elettroniche, file SdI o altre trasmissioni attuali eventualmente disponibili.
  3. Associare i riscontri. Collegare ogni dato da verificare al documento disponibile, indicandone data, numero, provenienza e eventuale assenza.
  4. Descrivere l’incongruenza. Indicare quale campo non coincide, dove compare e quali documenti potrebbero chiarirlo, senza trasformare la differenza in un esito anticipato.

Questo percorso è un metodo di ordine documentale: rende più leggibile il caso e permette di decidere quali aspetti richiedono una valutazione fiscale o contabile separata.

Quando serve una verifica professionale sullo spesometro

È opportuno coinvolgere lo studio quando il periodo non è chiaro, i documenti disponibili non coincidono, manca un riscontro essenziale o il fascicolo mescola un riferimento storico con fatturazione elettronica o operazioni verso soggetti non stabiliti. In base al caso concreto, alcuni passaggi possono richiedere la valutazione di un professionista abilitato.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro fiscale, contabile e documentale del servizio. Per la prima valutazione, attraverso il form è sufficiente inviare il contesto essenziale: situazione e urgenza, periodo e soggetto interessato, riferimento ricevuto, documenti già disponibili e specifica incongruenza da chiarire. Non è necessario trasmettere dati o documenti eccedenti rispetto al quesito iniziale.

Domande frequenti sullo spesometro

Devo presentare oggi lo spesometro?

No: l’articolo 21 del D.L. 78/2010, riferimento normativo della comunicazione, è abrogato. Se il termine compare in un documento, la verifica riguarda il significato storico del riferimento e il periodo a cui si collega.

Una fattura elettronica dimostra il dato dello spesometro?

Non automaticamente. L’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 disciplina la fatturazione elettronica tramite SdI nelle fattispecie indicate dalla norma; il dato storico e il documento corrente devono essere esaminati come elementi distinti del fascicolo.

Da dove inizio se i documenti non coincidono?

Parti dal periodo, dal soggetto e dal documento che origina il dubbio. Poi associa ciascun dato ai riscontri disponibili e segnala ciò che manca. Se la distinzione resta incerta, è il momento di sottoporre il fascicolo essenziale allo studio.

Fonti e riferimenti

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