Spesometro: quali aggiornamenti contano e cosa verificare nei documenti

Spesometro: l’art. 21 del D.L. 78/2010 è abrogato. Scopri quali documenti verificare e come distinguere riferimenti storici dalla fatturazione elettronica attuale.

Lo Spesometro non è più un adempimento corrente: l’art. 21 del D.L. 78/2010, richiamato nelle comunicazioni dei dati previste dalla disposizione, risulta abrogato. Gli aggiornamenti da monitorare riguardano quindi il documento e il periodo che hanno fatto riemergere quel riferimento, non una nuova scadenza dello Spesometro.

Il quadro attuale va letto separatamente. La disciplina vigente della fatturazione elettronica prevede, nei casi indicati dalla norma, l’uso del Sistema di Interscambio (SdI). Chi trova il termine “Spesometro” in una ricevuta, in una comunicazione o in un archivio deve anzitutto stabilire se sta esaminando dati collegati a un periodo passato oppure un flusso documentale attuale.

In sintesi

Il punto decisivo è temporale. Un riferimento allo Spesometro rinvia a un articolo oggi abrogato; non va quindi trattato come istruzione per un invio ordinario attuale. Una fattura elettronica, invece, appartiene al quadro vigente disciplinato dall’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 e, per le operazioni interne previste dalla norma, transita attraverso il Sistema di Interscambio.

Prima di recuperare documenti o predisporre una risposta, conviene leggere integralmente il materiale disponibile, individuare il periodo indicato e separare gli elementi storici da quelli correnti. La stessa parola usata in modo informale non basta a qualificare il fascicolo.

Cosa verificare ora

Partire dal documento concreto evita sovrapposizioni. Se è presente una comunicazione, una ricevuta o un prospetto, occorre verificare il soggetto cui si riferisce, l’anno o il periodo richiamato, il tipo di dato riportato e gli eventuali riferimenti normativi. Se invece il dubbio nasce da una fattura recente, occorre capire se il tema riguarda la fatturazione elettronica e il relativo flusso tramite SdI.

Fatture, note di variazione, registri IVA, estratti contabili e ricevute telematiche possono aiutare a ricostruire il fascicolo. Il loro esame serve a ordinare le informazioni disponibili; la loro presenza o assenza va valutata nel caso concreto, senza attribuire automaticamente un significato a una differenza tra documenti.

L’aggiornamento decisivo: l’articolo 21 è abrogato

Normattiva riporta l’art. 21 del D.L. 78/2010 come “articolo abrogato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205”. Il testo vigente conserva inoltre un aggiornamento riferito al termine per le comunicazioni dei dati di cui al comma 1 dello stesso articolo. Questo dato consente di qualificare il riferimento normativo come storico e di evitare che una vecchia ricevuta venga confusa con un adempimento corrente.

In pratica, la domanda utile non è se occorra attivare oggi uno “Spesometro”, ma quale documento richiama l’art. 21 e quale periodo intende rappresentare. Una comunicazione pregressa può richiedere la ricostruzione del proprio contenuto documentale; non fornisce però, da sola, le istruzioni per gestire una fattura elettronica attuale.

Fatturazione elettronica e SDI nel quadro corrente

L’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. La norma mette a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche e delle eventuali variazioni relative alle operazioni indicate.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, la disposizione stabilisce l’emissione esclusiva di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, secondo le condizioni previste. La conseguenza operativa è mantenere distinti il fascicolo storico che richiama l’art. 21 abrogato e il documento elettronico da esaminare nel canale SdI nel quadro attuale.

Operazioni con soggetti non stabiliti: un flusso da leggere a parte

La disciplina vigente prevede una trasmissione telematica dei dati relativi a determinate cessioni e prestazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La disposizione indica anche esclusioni, fra cui le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per cui sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità previste dalla norma.

Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il testo stabilisce l’utilizzo del Sistema di Interscambio per tale trasmissione. Se nel fascicolo compaiono una fattura con controparte non stabilita, un documento elettronico o una bolletta doganale, questi elementi vanno letti nel perimetro della disposizione vigente applicabile al caso e non sotto l’etichetta generica di Spesometro.

Approfondisci il metodo di analisi documentale IVA se le operazioni con controparti non stabilite incidono sulla ricostruzione del fascicolo.

Flusso documentale del fascicolo

Per passare dal riferimento isolato a una verifica ordinata, il fascicolo può seguire tre passaggi.

  1. Identificare l’innesco. Conservare la comunicazione, la ricevuta, il prospetto o la richiesta nella versione disponibile e annotare periodo, soggetto e riferimento normativo.
  2. Riunire i riscontri. Affiancare le fatture, le note di variazione, i registri IVA, gli estratti contabili e le eventuali ricevute telematiche pertinenti al periodo.
  3. Separare i canali. Distinguere gli elementi che richiamano l’art. 21 abrogato da quelli relativi alla fatturazione elettronica, al SdI o alle operazioni con soggetti non stabiliti disciplinate dall’art. 1 del D.Lgs. 127/2015.

Lo schema aiuta a formulare le domande corrette: quale documento manca, quale dato deve essere confrontato e quale disposizione appartiene al periodo esaminato. Non sostituisce la valutazione fiscale e documentale del caso.

Quando una comunicazione richiede un esame più attento

È opportuno coinvolgere lo studio di commercialisti quando il periodo non è identificabile, quando il fascicolo contiene documenti non coerenti tra loro o quando non è chiaro se il riferimento riguardi l’art. 21 abrogato oppure un flusso attuale di fatturazione elettronica. Una verifica può inquadrare il soggetto interessato, i documenti disponibili e il perimetro temporale della richiesta.

Per una prima valutazione sono utili il testo della comunicazione o della ricevuta, l’indicazione del periodo, i dati del soggetto coinvolto, le fatture e i registri disponibili, nonché gli eventuali documenti elettronici o relativi a controparti non stabilite. Alcuni passaggi possono richiedere il coinvolgimento di un professionista abilitato in base al caso concreto.

Prima di richiedere assistenza

Descrivere con precisione cosa ha fatto emergere il dubbio rende la verifica più mirata: una ricevuta, una richiesta, un prospetto o una riconciliazione contabile. Indicare separatamente ciò che riguarda un periodo passato e ciò che riguarda fatture elettroniche attuali aiuta lo studio di commercialisti a non sovrapporre documenti e riferimenti normativi diversi.

Se il fascicolo è incompleto, è preferibile segnalare quali documenti sono disponibili e quali non sono stati ancora reperiti, anziché ricostruire il significato del riferimento usando soltanto il nome “Spesometro”.

Richiedi una verifica sul tuo caso IVA o Spesometro.

Fonti e riferimenti

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