
Se hai un problema indicato come Spesometro, il primo confronto con il commercialista deve partire dal documento che ha generato il dubbio, non da un adempimento da svolgere oggi. Nel testo vigente dell’art. 21 del D.L. 78/2010 l’articolo risulta abrogato; la relativa nota di aggiornamento richiama comunicazioni di dati riferite allo stesso articolo. Per questo, un riferimento allo Spesometro va trattato come un tema storico da collocare con precisione nel suo periodo e nella sua documentazione.
Il quadro corrente richiede una verifica separata. L’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 disciplina la fatturazione elettronica e il Sistema di Interscambio (SdI) per le operazioni indicate dalla norma. Il fatto che un archivio contenga fatture elettroniche o dati trasmessi tramite SdI non permette, da solo, di qualificare un vecchio riferimento allo Spesometro. Nel primo colloquio l’obiettivo è distinguere i documenti, formulare le domande corrette e definire quali elementi esaminare.
Prima di raccogliere materiale, può essere utile seguire il percorso diagnostico riportato più avanti: aiuta a presentare il caso senza confondere fatti già documentati e aspetti ancora da chiarire.
Da quale documento nasce il problema con lo spesometro
Conserva l’elemento che contiene la dicitura: una comunicazione ricevuta, una lettera, un prospetto, un’estrazione del gestionale, una corrispondenza interna o un appunto predisposto in anni precedenti. Per il primo confronto sono utili soprattutto il soggetto destinatario, la data di ricezione, il periodo eventualmente riportato e l’oggetto preciso della richiesta o dell’anomalia.
Se il riferimento è soltanto verbale, descrivilo come dubbio da ricostruire. Non attribuire al caso un contenuto regolato, una scadenza o un effetto fiscale prima di avere identificato il documento e il periodo. Anche quando compaiono più parole tecniche nella stessa comunicazione, ciascuna va letta separatamente.
Spesometro: perché il periodo è il primo dato da verificare
Il dato normativo disponibile è che l’art. 21 del D.L. 78/2010 è abrogato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. La nota di aggiornamento del testo richiama inoltre un termine, poi prorogato al 30 aprile 2019, per comunicazioni dei dati di cui all’art. 21, comma 1. Questi riferimenti consentono di qualificare l’articolo come non vigente e di riconoscere che il suo testo ha riguardato comunicazioni di dati.
Nel caso concreto, il commercialista deve poter verificare se il riferimento allo Spesometro riguarda davvero quei documenti e quel periodo, oppure se la dicitura è stata usata in modo impreciso in un archivio o in una comunicazione. Non occorre predisporre una ricostruzione completa dell’intera contabilità prima di questa qualificazione: è più utile delimitare il materiale che ha un collegamento riconoscibile con il problema.
Fatturazione elettronica e SDI: il controllo sul quadro corrente
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 prevede l’emissione esclusiva di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto dalla disposizione. Il medesimo articolo indica che gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione al SdI, ferme le responsabilità del soggetto che effettua l’operazione.
Nel colloquio iniziale, le fatture elettroniche vanno quindi presentate come un canale documentale corrente da esaminare per proprio conto. Indica se i file disponibili provengono dal SdI, dall’archivio contabile o da un intermediario; evita di unire automaticamente questi file a documenti storici solo perché riguardano la medesima controparte o la stessa attività.
Operazioni con soggetti non stabiliti: quando segnalarle separatamente
L’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 prevede per i soggetti passivi indicati dalla norma la trasmissione telematica di dati relativi a operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Lo stesso comma prevede esclusioni, tra le altre, per le operazioni documentate da bolletta doganale e per quelle per le quali sono emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità del comma 3.
Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 cui si riferisce la disposizione, la trasmissione dei dati avviene attraverso il Sistema di Interscambio. Se nel fascicolo compaiono controparti non stabilite, fatture elettroniche o bollette doganali, segnala questi elementi separatamente al commercialista. La loro presenza richiede di leggere il caso nel perimetro dell’art. 1, comma 3-bis, e non consente di usare genericamente la parola Spesometro per descrivere ogni dato relativo a rapporti internazionali.
Percorso diagnostico per preparare il primo confronto
Un percorso diagnostico serve a ordinare il materiale senza anticipare conclusioni. Puoi procedere in tre passaggi concreti.
- Individua l’innesco. Allega o annota il documento che cita lo Spesometro, la sua data, il soggetto interessato e il periodo richiamato. Se manca una di queste informazioni, indicane l’assenza.
- Separa le fonti. Crea gruppi distinti per documenti storici, fatture elettroniche tramite SdI, registri o estrazioni contabili e operazioni con soggetti non stabiliti. Non rinominare file o correggere dati per renderli coerenti prima dell’esame.
- Descrivi le incongruenze. Evidenzia documenti mancanti, date non allineate, importi da confrontare, anagrafiche differenti o riferimenti non comprensibili. Scrivi accanto a ogni elemento perché ritieni che sia pertinente.
Questo schema consente allo studio di capire se il perimetro iniziale è sufficiente oppure se occorre estendere la verifica ad altri documenti. Una discrepanza è un punto da esaminare, non una conclusione sul caso.
Come presentare dati, fatture e registri senza alterare il perimetro
Prepara un elenco essenziale con cinque campi: nome del documento, data o periodo, controparte se disponibile, canale da cui proviene e ragione della selezione. Per esempio, una fattura elettronica può essere indicata come documento SdI; un prospetto riferito a un anno precedente può restare nel gruppo storico; una bolletta doganale va segnalata come tale, senza riclassificarla.
Evita tre errori frequenti: inviare un archivio indiscriminato senza spiegare l’innesco; sovrapporre fatture elettroniche e dati storici in un unico elenco; modificare, sostituire o integrare documenti nel tentativo di rendere subito coerente il fascicolo. Il materiale iniziale deve aiutare a ricostruire ciò che è disponibile, non a formulare una risposta non verificata.
Le domande da portare al commercialista
Una buona richiesta può essere formulata così: “Abbiamo questo riferimento allo Spesometro, relativo apparentemente a questo periodo, e questi sono i documenti disponibili. Vorremmo capire quali elementi sono pertinenti e quali verifiche documentali servono.” Aggiungi l’eventuale urgenza e segnala se è stata ricevuta una comunicazione con un termine indicato.
Se compare anche il termine “redditometro”, non assumere che definisca il medesimo problema né che ne chiarisca il contenuto: riporta entrambe le diciture, il documento in cui compaiono e la domanda specifica da sottoporre al professionista. La fonte disponibile non permette di qualificare o confrontare la disciplina del redditometro; il suo eventuale esame va quindi mantenuto separato e legato ai documenti del caso.
È opportuno coinvolgere lo studio quando non riesci a collocare il riferimento nel periodo corretto, quando i documenti storici e le fatture elettroniche risultano mescolati oppure quando devi comprendere quali dati siano utili per rispondere a una comunicazione. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro fiscale, contabile e documentale del servizio. Nella prima richiesta trasmetti, attraverso il canale indicato dal form, solo il contesto essenziale: situazione, urgenza, documento ricevuto, periodo interessato e documenti già disponibili.
Domande frequenti sul primo confronto
Devo ricostruire tutte le operazioni prima di contattare il commercialista?
No: per una prima valutazione è più utile partire dal documento che ha generato il dubbio e dal periodo che richiama. Il professionista potrà indicare se il perimetro documentale deve essere ampliato.
Le fatture elettroniche sono documenti da consegnare insieme al riferimento storico?
Possono essere utili se sono pertinenti al periodo o alla domanda, ma vanno segnalate come documenti del flusso SdI. L’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 disciplina la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le operazioni previste dalla norma.
Come comportarsi se nella comunicazione compaiono sia spesometro sia redditometro?
Conserva il testo integrale, indica il periodo e chiedi che le due diciture siano esaminate separatamente. Non è prudente dedurre il contenuto di una dall’altra senza la documentazione del caso.
Approfondisci: Governance delle operazioni IVA e doganali: mitigazione del rischio fiscale nei flussi internazionali B2B.


Commenti
Commenti e domande dei lettori
Puoi leggere gli interventi pubblicati. Se vuoi aggiungere una domanda pertinente, apri il modulo: sarà visibile solo dopo moderazione.
Lascia un commento